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Ordine Reale di San Rocco
 
Art. 1

ORSR è composta di laici cattolici osservanti, approvato dalla Casa Reale de David-Toulouse-Gevaudan
è approvato con la benedizione di Santa Romana, ed ha lo scopo prevalentemente di culto,
formazione cristiana, assistenza e carità.

 Essa per lo stesso decreto di erezione autorizzata a svolgere la sua missione per fini che si propone
di conseguire in nome della Casa Reale e la Santa Romana Chiesa . 
Pertanto può intraprendere spontaneamente quelle iniziative che sono confacenti alla sua indole,
ma in dipendenza diretta dalla Casa Reale in comunione della competente Autorità Ecclesiastica.
 

 Art. 2

Essa per il raggiungimento dei suoi fini si propone di:

a) promuovere e sviluppare nei Cavalieri una vita cristiana autentica, alimentando in loro,
la fede mediante l'assidua catechesi almeno mensile, appropriati esercizi di pietà, la frequenza ai sacramenti
e soprattutto la partecipazione all'Eucaristia domenicale.

 b) i Cavalieri di San Rocco collaborano validamente, insieme con il parroco e con gli altri gruppi
e associazioni ecclesiali della parrocchia, per il decoro del culto liturgico, e la celebrazione delle feste religiose. 
c) promuovere lo scambievole aiuto spirituale e materiale dei cavalieri secondo lo spirito della carità evangelica.

 
 

I Cavalieri e Dame
 
 
 
Art. 3

Possono essere accolti nell'Ordine gli aspiranti che,
fattane esplicita richiesta scritta al Gran Maestrazgo por intermedio de sus priores: 

a) sono di sesso maschile e femminile
b) abbiano compiuto 18 anni di età; 
c) siano di buona condotta morale; 
d) professino la fede cattolica; 
e) non si siano allontanati dalla comunione ecclesiastica; 
f) non siano irretiti da una scomunica inflitta o dichiarata (can. 316/1).
 

 Art. 4

Il numero degli iscritti nell'Ordine è limitato nel numero massimo di 500
 
 

 Art. 5

La domanda di ammissione all'Ordine, dovrà contenere le generalità complete del richiedente
 
e la dichiarazione di aver preso visione dello statuto e di volerlo incondizionatamente osservare.
 

 ART. 6

E’ di competenza esclusiva de Gran Maestre la decisione di ammettere in seno all’ordine i nuovi Cavalieri e dame
All'atto di ammissione ogni Cavaliere è tenuto a versare a favore dell'Ordine un contributo di entrata Libero.
 

 ART. 7

Il Cavaliere e Dama regolarmente iscritti, salvo particolari limitazioni,
dal momento dell'iscrizione acquisiscono
tutti i diritti e doveri nascenti dal presente statuto, dai deliberati degli organi direttivi legittimi
e dai provvedimenti della competente autorità ecclesiastica. 

L'iscrizione deve risultare da apposito verbale di ricezione e dalla inserzione dell'iscritto
nel registro dei cavalieri,
rilasciando apposita dichiarazione per la conservazione e il trattamento dei dati personali.

 
 
OVERI DEI CAVALIERI E DAME

ART. 8

I Cavalieri e Dame hanno i seguenti doveri: 

Rispetto assoluto per il capo dell’ordine
Rispetto assoluto per le autorità religiose di qualsiasi età e incarico
a) partecipare alle assemblee mensili ordinarie e a quelle straordinarie dell’Ordine; 
b) partecipare, individualmente, all'Eucaristia domenicale; 
c) partecipare, insieme con gli altri cavalieri alle seguenti celebrazioni liturgiche: 
- in occasione della festa di San Rocco 16 Agosto
- alla solenne Eucaristia del Mercoledì Santo; 
- in occasione del Giovedì Santo; 
- in occasione della solennità di Maria SS. Assunta in cielo;
- alla solenne processione del Corpus Domini; 
- alla liturgia funebre dei cavalieri defunti; 
- alla catechesi che annualmente si tiene in parrocchia; 
d) osservare quanto prescritto dal presente statuto; 
e) prestarsi fraternamente nel soccorrere spiritualmente e materialmente
i Cavalieri bisognosi, malati, anziani e soli; 
f) rinnovare ogni anno en el dia de San Roque, entro la data e con le modalità stabilite dal Consiglio,
la propria adesione all'Ordine e versare un obolo caritativo.

 

 

 
 
DIRITTI DEI Cavalieri e Dame

ART. 9


I Cavalieri e Dame:
a) partecipano a tutti quei benefici spirituali e materiali nascenti dallo statuto; 
b) hanno diritto di voto attivo e passivo nelle assemblee secondo le norme espresse in questo statuto
 
 

 

 
 
SANZIONI

 ART. 10
Saranno considerati dimissionari i Cavalieri che: 
a) non rinnovano ogni anno la propria adesione all'Ordine e non versano l’obolo caritativo 
b) non partecipano alle assemblee dell'ordine per tre volte consecutive,
senza giustificata e accertata motivazione.
 
 

 ART. 11
Saranno, inoltre, dimessi dal Gran Maestre i Cavalieri che: 
a) vengono persistentemente meno ai doveri 
b) non siano più in possesso dei requisiti di questo statuto.

 
 
RICORSI

ART. 12

Avverso ai provvedimenti adottati dall Inquisitore nei confronti dei Cavalieri è ammesso ricorso,
nel termine di giorni trenta dalla comunicazione al Capo della Casa Reale e all’assistente spirituale ,
il quale - dopo aver sentito il priore, deciderà a norma di diritto e dello statuto.
 
Don Rubén Alberto, XXXVII conde de Gavaldá
Gran Maestre
 
 
 
REGGENZA DELL’ORDINE
ART. 13
La reggenza e l'Amministrazione dell'ORDINE sono tenute dalla CONSIGLIO DELLA CASA REALE.
La Casa Reale demanda per suo Ordine le disposizioni al consiglio dell’Ordine così composto:

a) Gran Maestre
b) Gran Canciller
c) dal Tesoriere, 
d) da 3 Consejeros, 
e) dal Segretario;
f) dall’inquisitore
 

 ART. 14

Il Consiglio dell’ordine y los Priores viene designato e nominato direttamente dal Gran Maestre.
Esso rimane in carica 5 anni,a meno di sfiducia da parte della Casa Reale
a mezzo di comunicazione scritta, esso e rieleggibile sempre.
 

 ART. 15

Il Capo della Casa Reale per giusta causa, può rimuovere tutto il consiglio dell’Ordine,
dopo averli chiamati a confronto con lui .
 

 ART. 16

In circostanze speciali, per giusta causa, il capo della Casa Reale
può designare un proprio rappresentante
che in suo nome diriga temporaneamente l'Ordine, con tutti i poteri del priore.
 

 ART. 17

Circostanze speciali e giusta causa significando
ogni sorta di crimine o di reato che offende:
 
 
Casa reale

Santa Romana Chiesa

Delitti contro l’uomo, le Istituzioni e la morale.

 
 
 
DEL PRIORE

ART. 18

Spetta al Priore, d'intesa con l'Assistente Ecclesiastico

a) promuovere tra Cavalieri e Dame una vita cristiana autentica; 
b) promuovere uno scambievole aiuto spirituale e materiale dei cavalieri,
secondo lo spirito della carità evangelica; 
c) promuovere la disponibilità dei Cavalieri e Dame a collaborare insieme col parroco
e con le altre associazioni della comunità parrocchiale in tutte le scelte
e le iniziative del Consiglio Pastorale Parrocchiale, specialmente in quelle relative
alla programmazione e allo svolgimento delle feste religiose tradizionali; 
d) amministrare i beni propri dell'Ordine sotto l'alta direzione del Capo della Casa Reale
e l’Assistente spirituale,
alla quale ogni anno, entro il 31 marzo,
deve rendere conto dell'amministrazione, presentando il bilancio consuntivo
 

 ART. 19

Il consiglio dell’Ordine non può procedere ad atti e contratti pubblici
e privati che eccedono l'ordinaria amministrazione
senza la preventiva autorizzazione del capo della Casa reale.
 

 ART. 20

Non fanno parte dei beni amministrati dall'Ordine gli introiti provenienti da lasciti
e donazioni testamentari che provengono da istituti o persone, pubbliche e private,
ma verranno direttamente gestiti dal capo della casa reale
  al fine di provvedere a tutte le iniziative pastorali
e al sostentamento dei sacerdoti dell’ordine.
 

 ART. 21

 Il consiglio dell’Ordine si riunisce ordinariamente,
e straordinariamente su convocazione del Gran Maestro,
e delibera con la maggioranza di metà più uno degli aventi diritto.
 

 ART. 22

Il Priore gobierna la Orden en una pais o territorio determinado por el Gran Maestre.
a) curare la perfetta osservanza dello statuto da parte di tutti i cavalieri e dame; 
b) dar vita ad iniziative idonee ad alimentare nei cavalieri e dame la formazione cristiana
e lo spirito di apostolato laicale; 
c) fare osservare le disposizioni dell'Autorità Ecclesiastica; 
d) nominare il Segretario del Priorato; 
h) convocare, presiedere e dirigere le sedute sia ordinarie che straordinarie
del Gran Priorato dell’Ordine 
 
 
 
L'ASSISTENTE ECCLESIASTICO

ART. 23

L'Assistente Ecclesiastico, nominato direttamente da un Ordinario, Nunzio o Cardinale,
vicino alla Casa Reale.
A lui è demandata la direzione spirituale dell'Ordine, in seno alla quale egli rappresenta
in maniera abituale l'Autorità Ecclesiastica e tutela il rispetto degli interessi comuni.
 

 ART. 24

L'Assistente Ecclesiastico interviene di pieno diritto a tutte le adunanze del Consiglio
e dell'assemblea dei Cavalieri, alle quali, per la validità delle stesse, deve essere convocato,
godendo di voto consultivo;
cura l'istruzione religiosa dei cavalieri;
celebra, nei modi legittimi, le esequie dei cavalieri e Dame defunti.
 
 
IL SEGRETARIO

ART. 25

Il Segretario ha l'ufficio e l'obbligo di tenere ordinati e aggiornati
i registri e gli altri documenti di archivio,
avendo cura della loro buona conservazione, ed evitando che, senza specialissimo
mandato da risultare negli atti,
vengano portati fuori sede. In particolare egli dirama gli inviti di convocazione, stila
e controfirma la corrispondenza ed i mandati di pagamento, redige i verbali delle adunanze
del Consiglio e dell'Assemblea.
 

 ART. 26

Per la regolare tenuta d'archivio il Segretario dovrà avere: 
a) il registro dei Cavalieri e Dame a rubrica alfabetica; 
b) il registro delle deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea dei Cavalieri e dame; 
c) il registro protocollo. 
Inoltre il Segretario dovrà avere il fascicolo personale dei singoli Cavalieri, il libro di presenza,
l'inventario dello stato patrimoniale ed i blocchetti a madre e figlia per i mandati di pagamento.
 
 
IL TESORIERE
ART. 27
Il Tesoriere ha l'ufficio di curare la contabilità dell’ordine reale di San Rocco. 
A tale scopo dovrà avere un registro di cassa vidimato dal priore e dall’Assistente spirituale.
Egli non potrà fare alcun pagamento senza il regolare mandato
e dovrà chiedere sempre la quietanza dei pagamenti effettuati.
 
 
 
L'ASSEMBLEA

ART. 28

L'Assemblea dei cavalieri e Damesi riunisce ordinariamente almeno ogni mese,
straordinariamente ogni volta che sarà ritenuto necessario dal Gran Maestre,
o ne faccia richiesta scritta un decimo dei Cavalieri.

Le assemblee straordinarie devono essere convocate con avviso personale,
a firma del Priore e del Segretario,
con relativo ordine del giorno,
e rimesso ai singoli non meno di tre giorni prima dell'adunanza.
 

 ART. 29

Tutte le adunanze dell'Ordine si inizieranno con la preghiera
e il pensiero religioso tenuto dall'Assistente Ecclesiastico.
Seguirà la lettura e l'approvazione del verbale della seduta precedente,
e poi si passerà alla discussione dei vari punti dell'ordine del giorno.
 
 
 ART. 30

Compiti dell'Assemblea sono: 
deliberare circa gli atti e contratti
che eccedono l'ordinaria amministrazione;
 
 

 ART. 31

Le deliberazioni del consiglio perchè siano regolarmente emesse,
devono essere espresse dalla maggioranza dei presenti.
 
 

 ART. 32

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei cavalieri, entrano in vigore dopo che
avranno ottenuto l'approvazione del Capo della casa REALE .
 
 

 ART. 33

Trattandosi di affari che concernono uno o più CAVALIERI,
costoro non possono intervenire alla seduta,
debbono quindi, se intervenuti, allontanarsi al momento della discussione che li riguarda. 
L'Assemblea, se lo crede, può chiamarli a dare delucidazioni.

 
 
 
NORME FINALI

ART.34

L'Assistente spirituale può disporre, a suo giudizio ed in ogni tempo,
visite all'ordine,
per accertare che sia conservata l'integrità della fede
e dei costumi e per vigilare che non si insinuino abusi.
 

 ART. 35
Ulteriori norme per regolare la vita e il funzionamento
dell'Ordine potranno essere adottate
dal consiglio dell Capo della Casa Reale . 
 
 

 ART. 36
Il Rettore
Il Rettore viene nominato dal Gran Maestre e dura in carica 5 anni e d è rieleggibile sempre.

 
 
RETTORIA

La Rettoria e composta da un Rettore, Cavalieri e Dame
e Parroco della città in cui opera,
nella cui città vi è presente il Culto di San Rocco,
la Rettoria opera al Servizio della Parrocchia,
dei pellegrini e dei devoti.Ha l’obbligo morale di visitare una volta al mese
gli ammalati della città e fuori le mura.

La tenuta dei Cavalieri di San Rocco è mozzetta ampia di color rosso
su la cui sinistra è rapresentato san rocco
e la cui destra e rappresentata da croce occitana della casa Reale
Fatto letto e sottoscritto
S.A.R. Príncipe don Rubén Alberto, comte de Gevaudan
Princeps Magnum Magister Ordo

Dato in Buenas Aires, 14/10/2006 A.D.

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